Di iniziativa dei Consiglieri: Claudio Bragaglio, Pierangelo Ferrari, Fiorenza Bassoli, Giuseppe Benigni, Maria Chiara Bisogni, Marco Cipriano, Gianfranco Concordati, Daniele Marantelli, Luciano Pizzetti, Carlo Porcari, Marco Tam, Antonio Viotto
1. Il tema della riorganizzazione su scala territoriale dei Comuni è da molto tempo oggetto di una approfondita riflessione. Una riflessione che si è sviluppata nel corso di una lunga ricerca di soluzioni, che peraltro risulta in grande parte ancora irrisolta, in presenza di sperimentazioni non sempre incoraggianti.
L’esigenza di un processo associativo sovracomunale nasce, in primo luogo, dai problemi di gestione dei servizi che derivano da una realtà municipale lombarda particolarmente articolata, e per certi aspetti frammentata, in presenza di un numero elevato di Comuni (superiore a 1500 unità), di tradizioni amministrative e di dimensionamenti demografici notevolmente differenziati.
Tale realtà municipale rappresenta un potenziale di partecipazione democratica e di civismo particolarmente significativo, ma al tempo stesso sul piano territoriale e dell’organizzazione dei servizi si aprono problemi che sollecitano la ricerca di nuove soluzioni sul crinale che può congiungere – ma anche rischiosamente separare e contrapporre - localismo e modernizzazione.
2. In un primo tempo, all’indomani della formazione delle Regioni, è stata prospettata una riforma complessiva del sistema autonomistico, che prevedeva anche il superamento della Provincia, ritenuta un livello istituzionale non più adeguato. Un dibattito particolarmente complesso che si rapportava criticamente anche all’impianto assunto dal sistema provinciale, alla originaria struttura prefettizia di stampo napoleonico e francese. Anche se, come è noto, la legislazione crispina aveva poi sottratto al prefetto governativo il ruolo di rappresentante esecutivo della Provincia ed aveva introdotto un presidente elettivo, non di meno rimaneva un potenziale conflitto tra Comuni e Provincia e si evidenziava il carattere inadeguato di una scala amministrativa provinciale. A maggior ragione emergevano tali contraddizioni in presenza del nuovo potere territoriale della Regione.
I problemi si sono immediatamente riproposti con la definizione delle attribuzioni di competenza della legge n. 382 del 1975 (e relativo decreto delegato, il DPR n. 616 del 1977), e con l’incertezza di ruolo che investiva direttamente la Provincia. Il nuovo livello regionale di governo - con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, scolastici e degli strumenti urbanistici - prevedeva moduli gestionali e territoriali (Comitati e Consorzi sanitari di zona, Distretti scolastici, Consorzi urbanistici) che si muovevano nell’ottica del superamento del livello amministrativo provinciale, od esclusivamente comunale, con l’introduzione di dimensionamenti territoriali su scala sub-provinciale.
La Regione Lombardia con propria legislazione (“Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali”, l.r. n.52/1975) aveva individuato nei Comprensori – dotati di propri organismi elettivi - il nuovo livello territoriale di governo. Un livello alternativo alla Provincia, sostitutivo più che integrativo.
In poco tempo tale esperienza si è dimostrata impraticabile ed ha registrato il fallimento di un progetto di riforma, imputabile non tanto ad una errata valutazione della domanda di riorganizzazione territoriale, bensì al carattere velleitario della risposta istituzionale immaginata. In altri termini, la necessità di una riorganizzazione territoriale ed intercomunale dei livelli istituzionali intermedi era quanto mai necessaria, così come è poi risultato evidente anche negli anni successivi, in presenza di evidenti limiti del localismo, di una profonda trasformazione della organizzazione dei servizi e del welfare territoriale, della riorganizzazione territoriale e societaria delle Aziende municipalizzate.
3. Con la riforma dell’Ordinamento degli Enti locali, attuato con la legge n.142/90, il riformismo municipale si è poi indirizzato verso un modello che ha previsto il rilancio, e non la soppressione, della Provincia. A maggior ragione tale processo si è consolidato con l’elezione diretta del Presidente, facendo quindi decadere anche modalità organizzative, che pure si erano affacciate, tese a differenziare la valenza istituzionale del Comune (elezione diretta di primo grado), da quella della Provincia (elezione indiretta di secondo grado).
Un ulteriore potenziamento di ruolo della Provincia si è registrato con la legge n. 59/97 (Legge Bassanini sul “federalismo amministrativo”) ed il D.lgs. n. 112/98, attuativo del capo I della legge n. 59. E, per quanto più direttamente riguarda la Regione Lombardia, con la normativa di riordino amministrativo approvata dal Consiglio regionale, che definiva oltre tutto la sussidiarietà verticale, ovvero i rapporti tra Regione, Provincia e Comuni, nelle diverse materie di competenza (“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, l.r. n. 1/2000).
Ma un aspetto del problema, dal quale aveva preso le mosse la riflessione sulla necessità dei livelli intermedi (sovra-comunali, ma anche sub-provinciali), in particolare in presenza di grandi realtà provinciali, rimane ancora oggi fondato. Tant’è vero che in tutti questi anni si sono moltiplicate, in base alle normative riguardanti le diverse materie, proposte e soluzioni sovracomunali. Cui si è poi aggiunta anche una sollecitazione a favorire la fusione tra Comuni, che però si è rivelata una opzione difficilmente praticabile, oltretutto non risolutiva del problema più rilevante, ovvero quello della riorganizzazione delle politiche territoriali su scala sub-provinciale.
Un bilancio dei vari tentativi praticati va quindi criticamente fatto. Comprensori, fusione dei Comuni, associazionismo comunale, promozione dei Consorzi, definizione dei vari Ambiti Ottimali (ATO), in base alla diversa tipologia dei servizi (ciclo delle acque, ciclo dei rifiuti, trasporti, servizi sanitari di base, strutture ospedaliere, coordinamento della Polizia Locale per i Progetti Sicurezza,…). Tra i tentativi va ricordata anche la normativa, prevista dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, riguardante i Circondari (art. 21, D.lgs. 267/2000), la cui realizzazione non ha registrato sviluppi significativi. Così come irrisolto rimane il tema dell’Area metropolitana di Milano, del suo “ordinamento differenziato”, dell’elezione dei suoi organi, della “assunzione delle funzioni della provincia”, come previsto dal T.U. n. 267/2000. Situazione resa oggi ancor più complessa, dopo l’istituzione della Provincia di Monza.
4. A livello locale in tutti questi anni sono state sperimentate diverse ipotesi di governo integrato territoriale. Soluzioni ricercate anche in campo urbanistico, come a Milano o con il Consorzio urbanistico dell’Hinterland a Brescia. O in campo ambientale, turistico e culturale in zone come il Garda. Un’importante area (oltretutto di carattere ancheinterprovinciale ed interregionale) che si è dotata, già dal lontano 1955, di una propria “Comunità del Garda”, che dal 1972 si è trasformata da Comitato di coordinamento interprovinciale in Associazione di enti pubblici, regolata con apposito Statuto, oltre che in base alla normativa del Codice Civile. Un’esperienza giunta oggi ad un passaggio particolarmente critico, che tenta nell’immediato la trasformazione in ente di diritto pubblico, ma che trova davanti a sé la necessità di ridefinirsi non solo in termini di strumentazione operativa (Consorzio), ma con una nuova identità istituzionale e comunitaria. Esigenze, queste, peraltro analoghe a quelle presenti in molte realtà della “Lowland” della Regione, quindi nelle Province della “Bassa Lombardia”.
Le soluzioni a queste problematiche vanno ricercate non tanto in una modifica del Testo Unico. In primo luogo perché le diversità regionali e del tessuto municipale sono tali da non poter individuare una unica soluzione su scala nazionale. Si pensi alle difficoltà incontrate dalla normativa sui piccoli Comuni, con problemi riguardanti persino la definizione del dimensionamento demografico. In secondo luogo, perché il problema non è assolutamente quello di introdurre un nuovo livello istituzionale.
I due livelli territoriali – Comune e Provincia - devono rimanere i cardini del sistema autonomistico. Per questo è opportuno non accogliere proposte che vanno in direzioni opposte e che prevedono, per esempio, l’elezione diretta del Presidente delle Comunità montane. Quindi anche un’elezione diretta del Presidente della Comunità locale.
Il problema è quello di mettere i Comuni di piccole e medie dimensioni nella condizione di organizzare efficacemente un governo territoriale ed un diverso rapporto tra Comuni e Provincia. Soprattutto va concretizzata una modalità maggiormente integrata nell’esercizio delle funzioni già attribuite ai Comuni e definire una auto-organizzazione dei Comuni che li metta in condizione di esercitare funzioni proprie o delegate da Provincia e Regione. Quindi mettere i Comuni nella condizione di poter riorganizzare le proprie forze, superando arretrati ed angusti localismi, e di governare in modo integrato il territorio (ambiente, mobilità, sanità, servizi a rete, infrastrutture...).
5. L’attuazione del “federalismo amministrativo” previsto dall’art. 4 del D.lgs. 267/2000 (attuativo dell’art. 4, c.3, della legge 59/97) risulta particolarmente complessa se non si supera il limite del localismo derivante da un eccesso di frammentazione municipale. Tale articolo prevede infatti che “la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative” sia attribuita a Comuni e Province. Ed è proprio questo il problema perché per far fronte a tale impegnativo compito è necessario definire una scala di adeguatezza funzionale ed organizzatoria. Quindi in molte situazioni risulta necessario ricercare soluzioni di carattere sovracomunale, in modo da evitare che la riorganizzazione sia giocata tra la Regione (che, adducendo strumentalmente il fattore della “inadeguatezza”, concentra funzioni amministrative), la Provincia ed, eventualmente, il solo Comune capoluogo.
E’ questa un’impostazione che valorizza decentramento e sussidiarietà verticale, contrapponendosi nettamente all’impostazione recentemente assunta dalla Giunta Regionale con il PdL “in materia di sussidiarietà” approvato il 24/11/04 che, rovesciando ogni precedente legislazione, subordina l’intervento pubblico delle autonomie locali all’intervento privato. Stabilendo un corto circuito tra potere regionale, sempre più centralizzato nella Giunta, ed intervento privato e di mercato, e che mette in un angolo il sistema delle autonomie locali.
La soluzione va ricercata in una legislazione regionale, ampliando lo spazio già aperto dal T.U. in modo da dare attuazione a quanto previsto anche dall’art. 24 del D.lgs.267/2000 che prevede la possibilità di rinviare alla legislazione regionale un “esercizio coordinato di funzioni”. Tale articolo stabilisce, infatti, che la Regione, previa intesa con gli Enti locali interessati, possa definire ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni degli Enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) reti infrastrutturali e servizi a reti; c) piani di traffico intercomunali; d) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico; e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; f), raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale; i) attività culturali. Cui va aggiunta la materia dei servizi sociali, come previsto dalla legge n. 328 del 2000.
Il problema che si intende affrontare con la costituzione delle Comunità locali è quello di evitare la frammentazione dei diversi ambiti territoriali, definiti sulla base delle singole materie sopra richiamate, ed alle quali altre potrebbero aggiungersi (Polizia Locale…), e tentare di ricondurre – laddove sia possibile - una aggregazione sovracomunale ad un preciso livello istituzionale, all’interno del quale eventualmente ridefinire sub aree di vario tipo (a carattere consortile od associativo).
6. Una nuova legislazione regionale ha di fronte a sé due possibili diverse strade:
A). Definire un Testo unico sulle “Comunità locali intermedie” che stabilisca in modo organico una nuova normativa “di sistema”, che comprenda: area metropolitana, area conurbana (o periurbana, capoluogo e hinterland), Comunità montane, Comunità locali.
B). Definire una legge regionale di settore che riguardi soltanto le Comunità locali, che non includa quindi il tema dell’area metropolitana, data la sua specificità, e che si affianchi alla normativa già operante sulle Comunità montane (e recentemente ridefinita con la l.r. n. 6/2002), per approdare solo successivamente ad un Testo Unico (comprensivo delle Comunità montane, locali, conurbane e area metropolitana).
Una definizione convincente di una sussidiarietà verticale che si ponga in rapporto con la sussidiarietà orizzontale, ma con funzioni di governance e non di rinuncia, come nel progetto della Giunta che prevede un indebolimento del sistema degli Enti locali, nella logica di un centralismo regionale che si interfaccia con sistema indifferenziato su scala locale.
Una via più realistica, quella prevista dalla seconda ipotesi, che non parte da una revisione complessiva, che rischierebbe di rispondere solo in modo astratto ad una esigenza di sistema. La via di una normativa parziale, ma più realistica, risulta utile in quanto allarga il campo di attribuzione anche delle competenze già assegnate alle Comunità montane (“Disciplina delle Comunità montane”, l.r. n. 6/2002).
7. Il PdL in sintesi prevede che le Comunità locali adottino la forma associativa della Unione dei Comuni (Art.1), così come essa è normata dall’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, assumendo fondamentalmente il modello già positivamente definito con la nuova disciplina delle Comunità montane, affidando all’autonomia statutaria, prevista all’art. 4 del PdL, un reale campo di intervento decisionale. Analogo il riferimento, peraltro impegnativo, riguardante gli strumenti di programmazione (art.8), con riferimento al piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed al piano pluriennale delle opere e degli interventi. Così come per la procedura di concertazione necessaria per la definizione degli azzonamenti degli Ambiti Locali (art. 7).
Punti di sostanziale novità sono rappresentati dall’ambito delle funzioni assegnate che, uscendo dalla specificità montana, si amplia in modo significativo recuperando l’esercizio coordinato delle funzioni previsto dall’art. 24 del T.U., completato con la
legge 382/2000 sui servizi sociali. Al punto da prefigurare anche per le stesse Comunità montane un ulteriore ampliamento di funzioni.
Per quanto riguarda le modalità di elezione degli organismi comunitari si ipotizza una soluzione analoga a quella delle Comunità montane, per evitare l’introduzione di regimi elettorali differenziati. Anche se va rilevato che nell’ipotesi di una riflessione critica, potrebbe essere considerata anche una diversa soluzione, che rimuova l’impedimento oggi rappresentato dall’art. 27, c. 2 del T.U. n. 267/2000 rendendo possibile un meccanismo analogo a quello previsto per la costituzione della Conferenza dei Sindaci dell’Asl e l’elezione del Consiglio di rappresentanza, che prevede un voto ponderato, sulla base degli abitanti (Reg. n. 1/1998). Una modalità, quindi, che prevede il voto dei “grandi elettori” convocati per nominare un più ristretto organo rappresentativo.
Articolo 1 - COMUNITÀ LOCALI
1. La Comunità locale è una unione di Comuni costituita fra Comuni appartenenti ad un ambito territoriale omogeneo, compreso di norma all’interno di una Provincia, per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali, economiche ed ambientali.
Articolo 2 - FUNZIONI
1. Spetta alle Comunità locali l'esercizio delle funzioni ad esse conferite dai Comuni associati, oltre che direttamente dalla Provincia e dalla Regione.
2. Le Comunità locali adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Regione e dalla Provincia, che possono concorrere al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
3. Le Comunità locali, anche sulla base degli indirizzi urbanistici del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
4. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle Comunità locali ed approvati dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
Articolo 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarietà, individua le Comunità locali come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime.
2. La Regione, previa intesa con la Conferenza regionale delle Autonomie Locali, promuove l’esercizio coordinato di funzioni a livello delle Comunità locali nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale; b) servizi sociali; c) reti infrastrutturali di interesse locale e servizi a reti; d) piani di traffico intercomunali; e) tutela e valorizzazione dell’ambiente e rilevamento dell’inquinamento atmosferico; f) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; g), raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; h) smaltimento dei rifiuti; i) grande distribuzione commerciale; l) attività culturali.
3. La legge regionale disciplina le Comunità locali stabilendo in particolare: le modalità di approvazione dello statuto, le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di ripartizione tra le Comunità locali dei finanziamenti regionali, i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Articolo 4 - AUTONOMIA STATUTARIA
1. Lo statuto della Comunità locale contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare recepisce i principi fondamentali dell’ordinamento degli Enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalità di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata.
2. Lo statuto è deliberato dall’organo rappresentativo della Comunità locale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto si intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo statuto e` pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all’albo dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.
Articolo 5 - ORGANI
1. La Comunità locale ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni della Comunità.
2. I rappresentanti dei Comuni della Comunità locale sono eletti dai consigli dei Comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
Articolo 6 - DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI LOCALI
1. Il Consiglio regionale definisce, d’intesa con le Province e i Comuni, gli Ambiti locali per la costituzione delle Comunità locali, in modo da favorire gli interventi integrati per la valorizzazione del territorio e per un più efficace esercizio associato delle funzioni conferite.
2. La costituzione della Comunità locale avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
3. I criteri di delimitazione degli Ambiti locali prevedono:
a) l’inclusione del territorio di Comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima Provincia, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata.
b) una delimitazione tendenzialmente omogenea dell’assetto territoriale tale da consentire un’adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione del territorio ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.
c) la individuazione nell’Ambito locale ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle Comunità locali, delle eventuali aree di particolare svantaggio, tenendo conto della situazione sociale, economica ed ambientale, dell'andamento demografico.
Articolo
7
PROCEDURA
DI CONCERTAZIONE E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA’ LOCALI
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati, presentano alla Giunta regionale proposte di delimitazione degli Ambiti Locali; nei successivi novanta giorni, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni provinciali così composte:
a) presidente della Giunta regionale o assessore delegato che le presiedono;
c) presidenti od assessori delegati delle Province interessate;
d) sindaco, od assessore delegato, di ciascuno dei Comuni interessati.
e) presidente o consigliere delegato dell’Associazione provinciale dei Comuni
2. Ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni non possono aver luogo prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai componenti delle medesime della proposta della Giunta regionale.
3. La fase di concertazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della proposta della Giunta regionale alle commissioni provinciali. Conclusa la fase di concertazione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la deliberazione concernente la delimitazione degli Ambiti Locali delle Comunità locali entro e non oltre i sessanta giorni successivi all’assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di costituzione delle Comunità locali, da pubblicarsi contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; con i medesimi decreti sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifica della deliberazione concernente la delimitazione degli Ambiti Locali.
Articolo 8 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
1. Sono strumenti di programmazione delle Comunità locali il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente quinquennale e triennale.
2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, anche in base con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d’intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio della Comunità locale e di ogni Comune appartenente alla Comunità locale, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.
4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli indirizzi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s’intende approvato.
5. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità locale il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.
6. Il piano di cui al comma 5 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità locale intende realizzare, avvalendosi anche degli strumenti di programmazione negoziata.
7. I Comuni che costituiscono la Comunità locale concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità locale stessa, adeguando i propri piani e programmi.
Articolo 9 - RAPPORTO FRA GLI ENTI
1. La Comunità locale può stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi.
2. I rapporti tra Comuni che fanno parte di una stessa Comunità locale e quelli di ciascun Comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla Giunta regionale.
3. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità locale che richiedono per la loro complessità l’azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della Comunità locale è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall’articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 10 - NORME FINANZIARIA
1. Le risorse finanziarie delle comunità locali sono:
a) le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 52-bis, lett. b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), destinate all’incentivazione della gestione associata di funzioni, a tale scopo è istituito l’UPB n.……… (finanziamento Comunità locali).
b) Per il finanziamento delle attività individuate annualmente nel DPFR si provvede attraverso la legge finanziaria.